Alcuni beni non rientrano nella successione, che si apre al momento della morte di un familiare: quali sono e cosa bisogna sapere.
Oltre al dolore per la perdita, quando muore un familiare è necessario dover risolvere diverse questioni burocratiche che riguardano la successione e l’eredità. Quest’ultima rappresenta il patrimonio posseduto dal defunto che passa agli eredi, ma seguendo tutte le norme in merito.
Questo patrimonio, comprende beni immobili, beni mobili, ma anche posizioni contrattuali. Vi sono, però, dei beni che non rientrano nella successione e che, dunque, non spettano ai parenti della persona defunta. Si tratta di beni, difatti, strettamente personali e che non possono essere trasferiti in eredità. Altri, invece, pur non rientrando nella successione, spettano comunque agli eredi. Capiamo quali sono e cosa accade in questi casi.
Quando si apre la successione, ossia l’istituto che regola il trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi di una persona defunta agli eredi di quest’ultima, bisogna sapere quali siano i beni che rientrano e quali no. Nel dettaglio, secondo il nostro ordinamento, esistono tre categorie di beni che non rientrano nella successione alla morte di un contribuente.
La prima categoria è rappresentata dai crediti personali della persona defunta, ad esempio l’assegno di mantenimento che percepiva in vita dall’ex coniuge. Altra categoria sono tutti quei diritti che provengono da uno o più rapporti di lavoro specifici o previdenziali, come la pensione di invalidità.
La terza categoria di beni che non rientrano nella successione sono, invece, alcuni crediti che, però, pur non facendo parte di quest’ultima, vengono trasferiti comunque agli eredi, ciò avviene anche in caso di rinuncia all’eredità. Questi appena descritti sono: la pensione di reversibilità, il Tfr (Trattamento di fine rapporto), l’indennità di anzianità e le polizze vita. Per quest’ultime, però, bisogna specificare che possono anche essere trasferite ad un soggetto non erede se esplicitamente indicato dal titolare della polizza in vita.
Inoltre, non è applicabile in tal caso la legittima che spetta di diritto agli eredi legittimari e tutelata dalla legge. Un’altra precisazione è necessaria anche per il Tfr che, non rientrando in successione, segue delle regole differenti per quanto riguarda la suddivisione delle quote. L’importo viene riconosciuto al coniuge del lavoratore defunto, ai figli e ai parenti a suo carico entro il terzo grado. Sarà necessario presentare richiesta al datore di lavoro allegando la documentazione richiesta.
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